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Pubblicità ingannevole: la completezza delle informazioni solo sul web

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza resa in data 30 marzo 2017 nella causa C-146/16, è tornata a pronunciarsi sul tema della pubblicità e delle pratiche commerciali scorrette, ed in particolare si è espressa sul livello di necessaria completezza delle informazioni contenute nei messaggi pubblicitari.

Pubblicità ingannevole, l’art. 7 della direttiva comunitaria sulle informazioni rilevanti

La pronuncia della Corte di Giustizia UE è derivata da un rinvio pregiudiziale della corte federale tedesca circa la corretta interpretazione da dare all’art. 7 paragrafo 4 della direttiva comunitaria n. 29 del 2005 nell’ambito di una controversia volta ad ottenere la cessazione della diffusione di una campagna pubblicitaria ritenuta non corrispondente agli standard di liceità e completezza volti alla tutela dei consumatori.

In particolare, l’art. 7 della normativa comunitaria inquadra come pratica commerciale scorretta la diffusione di messaggi di pubblicità incompleti, che omettano informazioni rilevanti per il consumatore medio affinché possa prendere decisioni di natura commerciale consapevoli ed informate, quali ad esempio quelle relative alle caratteristiche o qualità dei prodotti, del produttore, dell’origine geografica, del prezzo e modalità di pagamento.

La controversia sorta in Germania verteva su un annuncio pubblicitario pubblicato a mezzo stampa su un settimanale cartaceo in cui una società gestore di un portale di vendite online pubblicizzava alcuni prodotti che era possibile acquistare attraverso la piattaforma di vendita online, a cui si invitava il consumatore ad accedere per procedere agli acquisti. La campagna pubblicitaria era stata ritenuta sleale dal Tribunale in quanto nella pubblicità stampata non si indicavano le generalità dei venditori dei prodotti mostrati, i quali potevano essere conosciuti solo a seguito dall’accesso al web.

Pubblicità su stampa e su web: il requisito di completezza

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata sul seguente quesito: occorre pubblicizzare già nella pubblicità e mezzo stampa l’identità del venditore di prodotti acquistabili solo su una piattaforma online e nel cui sito internet sia possibile per il consumatore reperire agevolmente ogni informazione rilevante di cui all’art. 7 della direttiva 29/2005?

In poche parole, la pubblicità a mezzo stampa deve riportare tutte le informazioni richieste per i messaggi promozionali anche se le stesse sono riportate in maniera completa e facilmente accessibile nel sito internet?

La Corte ha dato alla norma un’interpretazione a favore dell’uso di internet e dei portali di vendita online.

Viene infatti affermato che la stessa normativa impone di considerare il tipo di mezzo di comunicazione impiegato per la pubblicità, in base ai suoi limiti di spazio e di tempo, implicando una valutazione circa la completezza delle informazioni contenute nel messaggio promozionale in base al metodo di pubblicità impiegato.

Quindi, in presenza di una pubblicità e mezzo stampa di una piattaforma di vendita online, non occorre che il messaggio pubblicitario stampato indichi tutte le informazioni rilevanti di ciascun prodotto ma è sufficiente che esse siano indicate in misura completa nel sito web reso facilmente accessibile e consultabile dal consumatore medio.

Si tratta di un pronuncia del giudice europeo di particolare importanza in materia di tutela dei consumatori in cui si apre la strada all’uso sempre maggiore di internet, avallandosi quelle pratiche pubblicitarie che, seppur incomplete sulla stampa, siano specificate sul sito internet e qui rese accessibili al consumatore. Questo implicherà un’attenta disamina da parte dei giudici di volta in volta investiti delle questioni che dovranno valutare se il mezzo della stampa ponga limiti non superabili alla completezza delle informazioni, anche in base alla tipologia di prodotto commercializzato. Nessun dubbio nel caso di specie che la pratica sia corretta alla luce di questi criteri, trattandosi della pubblicità di un portale di vendite online al cui sito internet il consumatore dovrebbe in ogni caso accedere per procedere agli acquisti reperendo qui ogni informazione rilevante.

Martina Scarabotta

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