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Social spam: la stretta del Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera pubblicata in data 29 novembre 2017, ha ufficializzato chiaramente la linea dura e il drastico NO ai social spam.

“Se un indirizzo mail è presente su un social network non significa che possa essere utilizzato liberamente per qualsiasi scopo. Per inviare proposte commerciali, ad esempio, è sempre necessario il consenso dei destinatari”.

Un’importante società di consulenza finanziaria aveva lamentato l’invio, sin dall’inizio del 2015, di numerose mail a carattere promozionale destinate ai propri promotori finanziari da parte di una società di marketing finanziaria per promuovere i servizi offerti. L’invio di tali messaggi di posta elettronica era avvenuto in assenza del necessario consenso di cui all’art. 130 del Codice per la finalità di marketing nonché dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice.

Dagli accertamenti svolti anche attraverso il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, è emerso che la raccolta degli indirizzi mail era avvenuta attraverso la ricerca di contatti di posta elettronica presenti e pubblicati sulle pagine dei social network, quali Facebook e Linkedin.

Questa pratica è stata ribattezzata “social spam” ed è fortemente contrastata dal Garante della Privacy che, nel caso di specie, accertato il fenomeno, ha vietato alla società autrice delle mail pubblicitarie l’ulteriore trattamento degli indirizzi trovati sui social senza il consenso dei destinatari per le attività di marketing.

Il Garante ha infatti radicalmente respinto la difesa della società di marketing per cui, di per se, l’iscrizione ad un social network implicherebbe un generale consenso all’utilizzazione dei dati personali per le attività di marketing. La pubblicazione su una piattaforma network, quali sono i social, di informazioni e dati personali, quali gli indirizzi di posta elettronica, ha la finalità di condivisione limitatamente ai servizi e agli usi propri del social network utilizzato, non legittimando altri soggetti ad utilizzare tali dati ai fini pubblicitari e di marketing non autorizzati con espresso ed informato consenso.

Il social spam è dunque una pratica illecita, in violazione del Codice a tutela dei dati personali, e tale delibera segna una rigorosa posizione del garante nel contrasto ad operazioni marketing illecite e non autorizzate, sfruttando l’importanza dei social network.

Martina Scarabotta

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