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Concorso giudice di pace: 400 nuove assunzioni

Concorso per giudice di pace: il CSM approva il bando per 300 giudici onorari di pace e 100 vice procuratori onorari.

Non accenna a placarsi la polemica dei giudici di pace e dei magistrati ordinari contro la riforma delle toghe onorarie voluta dal guardasigilli. L’Unione Nazionale Giudici di Pace l’ha definita “Una riforma umiliante che persegue il solo fine di schiavizzare la magistratura onoraria e rottamare la Giustizia in Italia”. Nei giorni in cui viene proclamato l’ennesimo sciopero dei giudici di pace, tuttavia, il Consiglio Superiore della Magistratura approva il nuovo bando per l’assunzione di 400 giudici di pace, che rappresenta il primo passo della riforma varata con il decreto legislativo 116/2017.

Concorso giudice di pace: a breve il bando

Il bando approvato dal CSM lo scorso 15 novembre dovrebbe uscire entro il 31 dicembre. Sono previsti  300 posti per giudici onorari di pace e 100 per vice procuratori onorari. Il bando prevede l’invio della domanda solo in forma telematica, dal sito del CSM.

Concorso giudice di pace: cosa prevede la riforma

I requisiti per partecipare al bando sono i seguenti: essere cittadino italiano, godere dei diritti civili e politici, essere di condotta incensurabile e avere l’idoneità fisica e psichica all’incarico. L’età deve essere compresa tra i 27 e 60 anni.

L’aspirante deve aver conseguito la laurea in giurisprudenza e, in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi negli uffici siti nella Provincia autonoma di Bolzano deve conoscere la lingua tedesca o nella Regione Valle d’Aosta deve conoscere la lingua francese.

Gli avvocati e i praticanti abilitati possono diventare giudici di pace, ma non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario negli uffici giudiziari del circondario in cui esercitano la professione o in cui la esercitano i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale o i soci della società tra professionisti cui appartengono, il coniuge, la parte dell’unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

Concorso giudice di pace: il tirocinio

Il Consiglio superiore della magistratura delibera l’ammissione al tirocinio. Gli aspiranti giudici di pace, infatti, devono svolgere il tirocinio per sei mesi nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l’ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l’ammissione al tirocinio. Oltre che nell’attività svolta presso gli uffici giudiziari, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto di corsi teorico-pratici organizzati dal CSM e di durata complessiva di almeno 30 ore.

Concorso giudice di pace: incarico e durata

La graduatoria degli idonei per il conferimento dell’incarico resta efficace per due anni dalla delibera del CSM. La durata dell’incarico di giudice di pace è di quattro anni, prorogabili per una pari durata al massimo una volta. Non è possibile svolgere per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi, l’incarico di magistrato onorario,

Concorso giudice di pace: titoli di preferenza

Costituiscono titoli di preferenza per la nomina, nell’ordine:

  • l’aver già esercitato funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
  • l’esercizio per un biennio, anche pregresso, della professione di avvocato, di quella di notaio e dell’insegnamento di materie giuridiche presso le università;
  • lo svolgimento con esito positivo del tirocinio previsto dall’articolo 7 del d.lgs. n. 116/2017 senza che sia intervenuto il conferimento dell’incarico di magistrato onorario;
  • l’esercizio pregresso delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie che si è svolto per almeno due anni con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
  • lo svolgimento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari;
  • il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche e l’esercizio per un biennio, anche pregresso, dell’insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

A parità di titolo di preferenza, verrà data precedenza:

  • alla maggiore anzianità  professionale  o  di  servizio,  con  il limite massimo di dieci anni di anzianità;
  • alla minore età anagrafica;
  • al più elevato voto di laurea.

Concorso giudice di pace: incompatibilità

L’incarico non può essere conferito nelle seguenti circostanze:

  • aver riportato condanne  per  delitti  non  colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • essere stato sottoposto a misure di  prevenzione  o  di  sicurezza personali;
  • aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione  più lieve prevista dall’ordinamento di appartenenza;
  • essere stato collocato in quiescenza;
  • aver svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal decreto;
  • non essere stato confermato nell’incarico di magistrato onorario;
  • se è stata disposta la revoca dell’incarico.

La funzione di giudice di pace non può essere esercitata dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all’Italia; dai membri del Governo e delle giunte degli enti territoriali; dai deputati e dai consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Non possono essere nominati giudici di pace gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa; coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative; i difensori civici. C’è incompatibilità con l’incarico per coloro che svolgono con abitualità un’attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie o per istituti o società di intermediazione finanziaria o che hanno il coniuge, il partner dell’unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie. Non è possibile assegnare allo stesso ufficio giudiziario magistrati onorari legati da vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza o che sono legati da un’unione civile.

Livia Carnevale

 

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