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Concorsi pubblici: quale termine per la nomina dei commissari?

In che modo occorre procedere alla nomina dei commissari nel settore dei concorsi pubblici?
È necessario formalizzare i nominativi della Commissione necessariamente prima della scadenza del termine di presentazione delle domande?
E se la designazione avvenisse successivamente, ne conseguirebbe l’illegittimità degli atti del procedimento di selezione?

LA NOMINA DEI COMMISSARI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il T.A.R. Lazio – Roma con la sentenza n. 3631 del 17 marzo 2017 ha statuito in merito alla legittimità della nomina della commissione prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.
Nel caso di specie, si è trattato del concorso per l’ammissione all’Accademia dell’Arma dei Carabinieri.
La violazione dei principi di imparzialità e trasparenza nella nomina dei commissari avrebbe comportato l’illegittima esclusione del candidato.
Tuttavia, la parte non ha fornito elementi concreti da cui desumere l’avvenuta violazione dei principi.
Essa avrebbe dovuto dimostrare, ad esempio, che i soggetti vincitori della procedura avevano presentato domanda solo dopo la nomina della commissione.
Ovvero, che la loro partecipazione ed il superamento del concorso erano dovuti alla presenza di commissari di cui conoscevano il nominativo.
In assenza, dunque, di indizi sufficienti a provare eventuali condizionamenti o collusioni, il Collegio ha dichiarato infondato il ricorso.

DIES A QUO PER LA NOMINA DEI COMMISSARI: L’ITER DI FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE

La base normativa è data dalla circolare del Novembre 2014, recante “Guida per le commissioni aggiudicatrici”.
Secondo la tesi del candidato escluso, l’Amministrazione si sarebbe autovincolata a nominare l’organo collegiale solo successivamente alla scadenza del bando di concorso.
La circolare non prescrive espressamente che la nomina della Commissione avvenga solo una volta spirato il termine per la presentazione delle domande.
Essa prevede che, contestualmente alla pubblicazione del bando, sia avviato l’iter per la formazione delle Commissioni.
E non esclude che la relativa procedura possa concludersi prima della scadenza del termine in questione.
La medesima circolare stabilisce un dies a quo per la nomina che deve intervenire «prima dell’inizio delle operazioni concorsuali».
Mentre «se avvenisse successivamente gli atti del procedimento sarebbero illegittimi».
Di qui, «la necessità di un termine ad quem, entro il quale provvedere alla nomina della Commissione».
Non «per uno “a quo”, prima del quale l’atto adottato sarebbe illegittimo».

IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA NELLA NOMINA DEI COMMISSARI

Il Collegio ha richiamato le motivazioni fatte proprie in sede cautelare, nonché l’indirizzo giurisprudenziale prevalente (Cons. Stato, n. 3039/2016).
In materia dei pubblici concorsi non esistono norme che impongano la nomina della Commissione solo dopo il termine di scadenza delle domande di partecipazione.
In difetto di una specifica previsione, trova applicazione il principio dell’imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa, ex art. 1 della legge 241/1990.
Tuttavia, «la violazione di tale principio deve essere dedotta in concreto e non in astratto, dovendosi fornire elementi i quali facciano ritenere che nella specie il principio sia stato violato».
Non è possibile applicare in via analogica nel settore delle pubbliche selezioni la regola prevista dall’art. 84 del Codice degli Appalti.
Essa mira ad evitare – con la preventiva conoscenza dei nominativi dei commissari – inaccettabili collusioni dei candidati con gli stessi commissari.

Iacopo Correa

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