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Il diritto di accesso nei confronti di soggetti aventi natura privatistica

Anche l’atto inerente il rapporto di lavoro con il gestore di un servizio pubblico può, in astratto, essere oggetto del diritto di accesso? Si, se esso è strumentalmente connesso con la gestione e l’erogazione del pubblico servizio. Ma è fondamentale fornire  la prova di tale connessione.

Il Consiglio di Stato con la recente pronuncia n. 3823 del 31 luglio 2017 ha stabilito che il diritto di accesso è esercitabile anche nei confronti dei soggetti, aventi natura privatistica.
Occorre che essi svolgano attività di pubblico interesse ed il documento di cui viene richiesto l’accesso  sia riferibile allo svolgimento di queste attività.
Tra i principi generali dell’attività amministrativa vi è quello di assicurare che i soggetti privati « preposti all’esercizio di attività amministrative » forniscano «un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le amministrazioni».
Al riguardo, l’art. 22, lett. e) della L. 241/90 assimila all’amministrazione i soggetti privati, ma « limitatamente alle loro attività di pubblico interesse ».

La dimostrazione del nesso strumentale

Nel caso di deciso dal Consiglio di Stato lo scorso 31 luglio, la domanda di accesso concerneva atti relativi alla gestione del rapporto di lavoro individuale.
Il diniego dell’ostensione dei documenti ha avuto l’avallo del g.a..
Ciò in quanto, «la mancata dimostrazione di uno specifico nesso di strumentalità tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, oggetto dell’istanza di accesso, e l’espletamento del pubblico servizio osta all’accoglimento del ricorso e alla declaratoria del diritto di accesso ».
Non si trattava, infatti, di atti aventi autonoma rilevanza pubblicistica, ma di atti individuali, dai quali si intendeva ricavare il diritto ad un inquadramento superiore.

Iacopo Correa

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