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Gravi illeciti contrattuali non contestati in giudizio ed esclusione dalla gara

La mancata contestazione giudiziale o arbitrale di un comportamento qualificato come grave illecito professionale può legittimare l’esclusione di un’impresa da un’altra procedura di evidenza pubblica?

La questione, affrontata dal T.A.R Toscana – Firenze con la sentenza n. 1011 del 1 agosto 2017, ha riguardato una risoluzione anticipata per inadempimento di un precedente contratto d’appalto. L’esclusione dalla gara è stata disposta sulla base della asserita impossibilità di consentire la dimostrazione dell’inesistenza del grave illecito professionale dichiarato dalla concorrente.
Tuttavia, la mancata impugnazione in giudizio di quella risoluzione contrattuale non avrebbe dovuto comportare automaticamente l’applicazione di una causa di esclusione.
Sulla stazione appaltante, infatti, incombe l’onere probatorio circa la sussistenza dei gravi illeciti professionali, tali da mettere in dubbio l’integrità ed affidabilità dell’impresa.
Ne consegue che il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento ad una serie di elementi indizianti.

le carenze del codice degli appalti

L’art. 80 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, alla lettera c), l’esclusione per l’operatore economico.
Anche “significative carenze” commesse durante l’esecuzione di precedenti contratti di appalto, tali da determinarne la risoluzione anticipata, non possono comportare sempre l’esclusione.
Occorrere una concreta valutazione della stazione appaltante circa la gravità e rilevanza dell’inadempimento contrattuale pregresso rispetto alla persistenza del rapporto di fiducia.
Solo la risoluzione contrattuale contestata al concorrente, e connotata dal carattere di definitività a seguito di verifica giurisdizionale, potrà operare in una nuova gara.
Nel caso di specie, è emersa la non definitività della risoluzione contrattuale autodichiarata dalla società.
Ciò avrebbe dovuto impedire di valutare come “significative” le supposte carenze commesse dall’appaltatore nell’esecuzione del precedente contratto di appalto.

Iacopo Correa

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