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Ius superveniens: quali effetti sul ricorso?

Ius superveniens fa rima con il principio dell’irretroattività delle leggi? 

Per i poeti la risposta è negativa, ma nel campo del diritto cosa accade?

In altre parole, cosa avviene nel caso del fenomeno della successione delle leggi nel tempo?

Quale normativa è applicabile ai rapporti giuridici sorti con la vecchia disciplina ma destinati ad esaurirsi nell’ambito della nuova normativa?

Sinteticamente, si può affermare che nel diritto penale vige il principio dell’irretroattività delle leggi.

In materia civile, invece, una legge ordinaria potrebbe derogare al principio ed avere effetti retroattivi.

Ius superveniens: il caso concreto

Interrogativi che hanno trovato risposta nella recente sentenza n. 367/2017 del T.A.R. Toscana.

Alcuni dipendenti della Polizia Penitenziaria ricorrevano alla giustizia amministrativa al fine di far valere i propri diritti patrimoniali.

Nello specifico, gli stessi lamentavano il mancato riconoscimento di compensi dovuti in virtù dell’espletamento di lavoro straordinario effettuato in giorni festivi.

Dalla loro parte numerose pronunce su casi similari.

Ius superveniens: quali effetti?

La legge di stabilità del 2014, tuttavia, ha letteralmente rivoltato la materia prevedendo che “le prestazioni lavorative rese nei giorni di riposo settimanale e nelle festività non dà diritto al compenso per lavoro straordinario, se non per la parte delle ore eccedenti il normale turno orario di servizio giornaliero“.

Tale norma sopravvenuta ha effetto retroattivo?

Ebbene, la Corte costituzionale, con sentenza n. 132/2016, ha ritenuto legittimo l’intervento interpretativo del legislatore.

La Corte ha chiarito come il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, non è stato elevato a dignità costituzionale (salvo la previsione dell’art. 25 Cost. per la materia penale).

Ragion per cui, allorquando una norma di natura interpretativa persegue lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore, non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive.

D’altronde, la retroattività della legge deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza ed essere sostenuta da adeguati motivi di interesse generale.

Ed è quanto accaduto circa il caso concreto sottoposto ai giudici del T.A.R. Toscana.

Sicché, a seguito della pronuncia della Consulta, è venuta meno la materia del contendere e, di conseguenza, le ragioni dei dipendenti della Polizia Penitenziaria.

Più nel dettaglio, il gravame così come proposto dai ricorrenti è risultato essere improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, le ragioni dei dipendenti non erano più satisfattive delle pretese formulate in giudizio.

Con buona pace di ricorrenti e di poeti…

Antonello Mango

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