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Patente a punti: dove si “commette” la mancata indicazione dei dati del conducente?

Dove si “commette” la mancata indicazione dei dati del conducente? Risponde la Corte di cassazione, con l’ordinanza 15 marzo 2017, n 6651 

Patente a punti e mancata indicazione dei dati del conducente: la competenza territoriale

La mancata comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni dal ricevimento del cd. verbale presupposto, ossia dal verbale relativo ad un’infrazione stradale che comporta la decurtazione dei punti dalla patente, costituisce una violazione totalmente autonoma – disciplinata dall’art. 126 bis del Codice della strada – rispetto a quella presupposta.

Ma “dove” si commette materialmente tale omissione? E, dunque, qual è il Giudice territorialmente competente a decidere in ordine ad un eventuale ricorso?

In altre parole, l’illecito di cui all’art. 126 bis C.d.S. si considera commesso nel luogo in cui risiede il “trasgressore” oppure nel luogo in cui la comunicazione dei dati del conducente deve pervenire, e, quindi, presso la sede dell’organo di polizia accertatore?

E, di conseguenza, è territorialmente competente il Giudice del luogo in cui risiede il trasgressore o piuttosto il Giudice del luogo dove ha sede l’organo accertatore?

A dirimere ogni dubbio in proposito sono i Giudici di Piazza Cavour che con l’ordinanza 6651 del 15.03.2017 dopo aver ribadito la totale autonomia delle due violazioni, chiariscono che l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada, quando l’illecito sia consistito nell’omissione di una condotta dovuta per legge, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata.

Pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell’autoveicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell’art. 126-bis C.d.S., competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore, al quale quei dati andavano inviati.

Insomma, l’inottemperanza all’obbligo previsto dall’articolo 126-bis, comma 2, del Codice della strada è a tutti gli effetti un illecito omissivo di una condotta dovuta per legge e, come per gli illeciti omissivi propri (o di pura condotta) il luogo in cui lo stesso si verifica, si identifica con quello in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta mancata che, nel caso dell’art. 126-bis C.d.S., comma 2, deve individuarsi nella comunicazione “all’organo di polizia che procede”, da parte del proprietario del veicolo, dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Tale violazione si commette, dunque, nel luogo in cui la comunicazione sarebbe dovuta arrivare, ovvero l’ufficio di polizia procedente.

Alessandra Iacono

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