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Contratti, rilevabili d’ufficio anche le nullità di protezione

La nullità della clausola vessatoria, posta a tutela del contraente debole, è rilevabile anche d’ufficio dal giudice.

Contratti, le nullità di protezione nel Codice del Consumo

Il Codice del Consumo, con Decreto Legislativo n. 206 del 2005, ha sostituito gli articoli 1469 bis e seguenti del Codice Civile, disciplinando in modo organico le fattispecie concernenti i contratti del consumatore e le class action.
In particolare, all’art. 36, rubricato “nullità di protezione”, il decreto prevede espressamente la nullità delle clausole considerate vessatorie e la loro rilevabilità d’ufficio.
Le nullità di protezione sono speciali poiché deputate a garantire la posizione di una ristretta cerchia di soggetti, considerati deboli rispetto alla controparte e, hanno la funzione di assicurare l’uguaglianza, quantomeno, formale tra consumatore e professionista che, generalmente, ha un potere contrattuale ed economico maggiore.

nullità di protezione rilevabili d'ufficio

Contratti, la rilevabilità d’ufficio delle nullità di protezione: il caso

Una società di intermediazione immobiliare, incaricata della vendita di un immobile, conveniva in giudizio la proprietaria per chiederle il pagamento della provvigione sul prezzo di alienazione. Tuttavia, la proprietaria contestava le pretese della società adducendo l’invalidità del contratto di mediazione per la presenza di diverse clausole vessatorie ed, in particolare, per il difetto di prova sull’intercorsa trattativa individuale con il consumatore, in ordine alla clausola che stabiliva il compenso per il mediatore.
Benché l’eccezione fosse stata correttamente sollevata, la questione non veniva trattata nei giudizi di merito, e rimaneva assorbita dagli altri motivi.

Contratti e rilevabilità d’ufficio delle nullità: il principio di diritto

La controversia veniva, quindi, sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 923 del 17 gennaio 2017, riteneva la necessità di condurre un’indagine volta a valutare il contenuto delle clausole contestate, e rilevava l’errore della Corte d’Appello nell’avere omesso tale analisi.
I giudici di legittimità, pertanto, riportandosi ai principi recentemente espressi dalle Sezioni Unite della Corte (cfr. Cass. S.U. n.26242/2014; Cass. S.U. n.26243/2014;), hanno specificato che la rilevabilità d’ufficio delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, intese come categoria speciale del più ampio genus delle nullità, poiché tutelano interessi fondamentali quali il corretto funzionamento del mercato e la parità fra contraenti forti e deboli.
Inoltre, la Corte ha precisato che il rilievo officioso delle nullità di protezione opera in funzione del solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità; in tal modo, si evita che la controparte possa sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall’ambito della tutela.
Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata, rinviando, per un nuovo esame del caso, ad un’altra composizione della Corte d’Appello di Roma che dovrà vagliare la validità del contratto, una volta analizzate le relative clausole.
Maria Rita Toscano

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