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Il mondo dell’adozione e i nonni: l’importanza del rapporto preesistente

La Cassazione, con una recente pronuncia, esclude l’affidamento ai nonni quando non vi è un rapporto significativo e preesistente.

L’arrivo di un nipote in casa è sempre una gioia e, oramai, siamo abituati a vedere i nonni come i baby sitter dei nostri figli quando siamo al lavoro o presi dai mille impegni quotidiani.

Il vero problema, però, si pone nel momento in cui i genitori stessi perdono le proprie capacità genitoriali; anche in questo caso, possono intervenire i nonni?

Vediamo insieme.

Il mondo dell’adozione e i nonni: il caso

Il Tribunale per i Minorenni di Roma, dichiarava lo stato di adottabilità di due minorenni, previo accertamento del persistere delle condizioni di abbandono morale e materiale in cui si trovavano.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza emessa e depositata nel febbraio 2017, confermava quanto disposto dal giudice di prime cure, ritenendo l’inammissibilità dell’intervento dei nonni materni, egiziani ma disponibili a trasferirsi in Italia per prendersi cura dei bambini; si precisa, però, che fino al quel momento sono stati pressoché inesistenti rapporti significativi tra le nipoti e i nonni, che erano sempre rimasti in Egitto ed erano stati coinvolti solo tardivamente nelle travagliate vicende familiari.

I genitori naturali, senza perdersi d’animo, impugnavano la sentenza dinnanzi alla suprema Corte di Cassazione sulla base di tre motivi: l’assenza di motivazione circa l’esclusione dei nonni materni dal novero dei soggetti adottanti, l’omesso esame di un fatto decisivo (consistente nella significatività del rapporto anche solo potenziale tra nonni e nipoti), e la violazione dell’art. 8 Cedu.

Il mondo dell’adozione e i nonni: la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, I Sezione Civile, con ordinanza n.9021/2018, ha rigettato il ricorso dei genitori delle minori esaminando congiuntamente i tre motivi.
I giudici di Piazza Cavour, sui punti controversi, hanno precisato che il requisito della significatività dei rapporti con i parenti entro il quarto grado, come previsto dalla L. 184/1983, per verificarne l’idoneità soggettiva e la sussistenza delle condizioni oggettive ai fini dell’adozione dei minori, era già stato ritenuto valutabile sotto il profilo potenziale nel momento in cui verrebbe constatata l’impossibilità incolpevole di stabilire rapporti col minore come disposta dall’art. 12 della legge citata.

Infatti, come già affermato nella sentenza della Cassazione n. 2102/2011, «la mancanza di rapporti significativi pregressi può non essere assunta come elemento di valutazione dell’idoneità dei parenti ad assicurare l’assistenza e la crescita del minore in modo adeguato quando quest’ultimo sia stato allontanato subito dopo la nascita e la richiesta dei parenti sia stata ragionevolmente tempestiva».

Nella fattispecie presa in considerazione, tuttavia, non poteva riscontrarsi quella condizione di incolpevole impossibilità nello stabilire rapporti significativi con i minori da parte dei nonni; questi, infatti, erano rimasti totalmente estranei alle vicende familiari e assenti dalla vita delle nipoti fino a quando non avevano comunicato la propria disponibilità all’adozione con il conseguente trasferimento nel nostro Paese.

La totale assenza di rapporti significativi tra nonni e nipoti, nonché la «mancanza di potenzialità di recupero non traumatiche in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della personalità delle minori» avrebbe determinato, pertanto, un «oggettivo radicale cambiamento contestuale e linguistico» per le due minori, cambiamento che «non è affrontabile senza un riferimento relazionale preesistente e significativo così come richiesto dalla legge» sull’adozione.

Maria Teresa La Sala

 

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