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Nessuna sanzione per il notaio che non dà lettura della scrittura privata

L’atto di autenticazione delle firme delle scritture private comporta per il notaio l’obbligo di controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, ai sensi dell’art. 48 dei Principi di deontologia professionale dei notai. Ma nell’ipotesi di scrittura privata, la lettura non è un obbligo la cui violazione determini la assoggettabilità del notaio a procedimento disciplinare.

Notaio non dà lettura della scrittura privata: il caso

Un notaio siciliano nel 2014 era stato sanzionato dalla Commissione regionale di disciplina che aveva inflitto al professionista una sanzione pecuniaria e la sospensione per otto mesi. Il notaio era stato ritenuto responsabile di aver rogato atti di ricostruzione di ipoteca volontaria, procedendo alla lettura collettiva, a tutti i dichiaranti, delle parti comuni degli atti, attestando invece l’avvenuta lettura integrale a ciascuno dei dichiaranti e per avere rogato atti in momenti talmente ravvicinati tra loro da far dubitare che gli stessi fossero stati integralmente letti alle parti. Avverso tale decisione, il notaio ha proposto reclamo in Corte d’appello. La decisione impugnata, però, è stata confermata. La Corte d’appello ha ritenuto che gli atti ricevuti dal notaio, a pochi minuti di distanza tra loro, dimostrassero il mancato rispetto della personalità della prestazione. Per quanto riguarda le scritture private, la Corte ha ritenuto che l’aver dato lettura una sola volta delle parti comuni, contenute in ogni contratto, integrasse la violazione dell’art. 48 dei principi di deontologia professionale, il quale impone in ogni caso al notaio di controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, anche mediante la sua lettura prima della sottoscrizione. Avverso la sentenza della Corte d’appello, il notaio ha proposto ricorso per cassazione.

Notaio non dà lettura della scrittura privata: il ricorso

Il notaio, innanzitutto, ha contestato la valutazione fatta dalla Corte d’appello con riferimento ad alcuni atti rogati a pochi minuti di distanza tra loro. Il ricorrente rileva come il procedimento presuntivo posto in essere dalla Corte sia erroneo, perché fondato unicamente sulla base degli orari di redazione degli atti, senza alcuna indagine in ordine alla complessiva attività svolta dal notaio in relazione a ciascun atto, che si articola in profili (interlocuzione con le parti, redazione, lettura, conclusiva sottoscrizione) che ben possono avvenire in momenti diversi. Inoltre non era stata effettuata alcuna attività istruttoria mediante l’audizione delle parti degli atti presi in esame, che pure sarebbe stata ben possibile in considerazione dell’esiguo numero di atti. Il ricorrente contesta, poi, la sussistenza dell’illecito consistente nella presunta omessa lettura integrale di taluni atti seriali. Tale contestazione aveva ad oggetto nove atti di ricostituzione di ipoteca volontaria che egli aveva autenticato nelle firme, quindi scritture private autenticate e non atti pubblici. Il notaio sostiene che la Corte d’appello non avrebbe considerato che, con riguardo alla peculiare ipotesi della scrittura privata autenticata, l’art. 48 dei Principi di deontologia imponga al notaio l’obbligo di controllare “la legalità del contenuto della scrittura e di sua rispondenza alla volontà delle parti, anche mediante la sua lettura alle stesse prima della sottoscrizione”. Tale prescrizione è meno rigorosa rispetto alla lettura obbligatoria dell’atto pubblico. Infatti la lettura della scrittura privata può essere dispensata per volontà delle parti. La clausola “il suddetto contratto è stato da me notaio letto alla contraente, precisandosi che le parti comuni del testo e che risultano nelle altre costituzioni unilaterali di ipoteca fatte in questi stessi giorno e luogo sono state lette a tutti i contraenti una sola volta, per tutti essendo parti comuni” apposta alla fine doveva essere intesa come consentita dispensa dalla lettura integrale dell’atto fatta dalla parti.

Notaio non dà lettura della scrittura privata: la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza della seconda sezione civile n. 12683/2017, ha accolto il ricorso del notaio. Relativamente alla contestazione sul mancato rispetto della personalità della prestazione, la Corte d’appello ha considerato gravi elementi indiziari alcuni atti rogati a breve distanza, omettendo di considerare che, nello svolgimento dell’attività notarile, i più rilevanti momenti dell’accertamento della volontà delle parti, della redazione e della lettura degli atti possano realizzarsi in tempi diversi. Per quanto riguarda la contestazione dell’omessa lettura delle scritture private, i giudici della Suprema Corte ribadiscono che l’art. 48 dei Principi di deontologia notarile, relativo alle scritture private autenticate, nel prevedere che l’atto di autenticazione delle firme delle scritture private comporti per il notaio l’obbligo di controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, di regola, anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni, all’evidenza, configura la lettura dell’atto non come un obbligo la cui violazione determini la assoggettabilità del notaio a procedimento disciplinare. Di conseguenza la Cassazione ha rinviato alla Corte d’appello per un nuovo esame del reclamo.

Livia Carnevale

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