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Il proprietario non ricorda chi guidava il veicolo? Niente sanzione aggiuntiva

Se il proprietario comunica che non ricorda chi era alla guida della sua auto durante un’infrazione non dovrà pagare la sanzione aggiuntiva prevista dall’art. 126 bis del codice della strada. Deve però giustificare perché non ricorda questo particolare e l’impossibilità, quindi, di comunicare un nome preciso alle autorità. Per esempio perché era passato troppo tempo tra la data della violazione e la richiesta delle informazioni e perché il veicolo era utilizzato anche da altre persone.

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa su questo tema con l’ordinanza numero 9555 del 2018.

La vicenda analizzata dalla Corte di Cassazione

Un’autista e proprietaria di un veicolo dichiara alla Polizia Municipale di non essere in grado di dire chi era alla guida dalla sua auto in quanto la richiesta di informazioni era arrivata dopo quattro mesi dell’accaduto e il mezzo veniva utilizzato anche da altri soggetti. Quindi il troppo tempo trascorso dall’avvenimento e il fatto che l’auto era utilizzata spesso anche dal marito e dalle due figlie hanno impedito alla proprietaria di indicare con esattezza chi era alla guida del veicolo e chi, quindi, aveva commesso l’infrazione. La donna aveva comunicato alle autorità quella che era la sua versione dei fatti. Un noto Comune del Sud Italia in cui risiede la donna, sostiene che secondo la normativa vigente il proprietario del mezzo deve essere sempre a conoscenza di coloro che lo guidano. Il Giudice di pace e il Tribunale sostengono che la donna aveva comunicato alla autorità la sua impossibilità, giustificandola e che questo valeva per escludere la sua responsabilità. Il Comune, quindi, propone ricorso.

La decisione

Valutato il caso, la Suprema Corte sostiene che “resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, viceversa laddove la risposta sia stata fornita, ancorché in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante.”

Quindi nella vicenda analizzata, i giudici hanno reputato che il tempo passato dalla data della violazione del codice della strada e la richiesta del nominativo del conducente, e il fatto che la vettura fosse utilizzata da tutti i membri della famiglia hanno fatto sì che la dimenticanza fosse giustificata. Nell’ordinanza viene sottolineata la differenza tra chi si disinteressa totalmente di comunicare le generalità e chi invece presenta una dichiarazione negativa, come nel caso analizzato, in cui si sottolinea l’impossibilità di fornire il nominativo, motivando il tutto.

Maria Rita Corda

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