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Alcoltest, il conducente deve essere avvisato che può chiamare l’avvocato

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29801 del 2018 ha sottolineato che il conducente del veicolo, prima di sottoporsi all’alcoltest, deve essere avvertito che può farsi assistere da un legale.

L’etilometro è lo strumento più temuto dagli autisti che hanno bevuto un bicchierino di troppo e hanno deciso ugualmente di mettersi alla guida dall’auto. La vicenda analizzata dalla Corte di Cassazione riguarda un soggetto che è stato condannato per guida in stato di ebbrezza.

Alcoltest, la vicenda

La Corte di Appello di Trieste aveva confermato la sentenza di un Tribunale della zona stabilendo anch’essa che l’imputato avrebbe dovuto scontare una pena di 8 mesi di carcere e 1800 euro di ammenda. In più non avrebbe potuto guidare per un anno a causa della sospensione della patente e gli sarebbe stata confiscata l’automobile. Il legale dell’imputato propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

Il primo motivo che è quello su cui faremo attenzione riguarda il fatto che il ricorrente non era stato avvisato dalla polizia che poteva avvalersi di un avvocato prima di essere sottoposto all’esame tramite etilometro.

La sentenza della Suprema Corte sull’alcoltest

La Corte di Cassazione valutati i motivi di ricorso ritiene che il primo sia fondato. Dall’analisi di passate sentenze della Corte si evince che il soggetto debba essere avvisato di tale diritto di farsi assistere da un avvocato. Per questo motivo gli Ermellini sostengono che “in presenza di elementi indicativi dello stato di ebbrezza, all’avvio della procedura per l’effettuazione dell’alcoltest, il soggetto interessato dovrà essere sempre avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore, qualificandosi tale avvertimento come presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall’esito della procedura medesima. Il rifiuto all’accertamento, dovendosi collocare all’interno di tale procedimento, le cui scansioni sono normativamente previste, è suscettibile di integrare la fattispecie incriminatrice solo se il conducente sia stato previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore.”

Nel caso oggetto di analisi l’imputato non ha avuto avuto questa comunicazione per questo motivo la Corte annulla la sentenza per cui è stato proposto ricorso.

Maria Rita Corda

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