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Cassazione: scatti e riprese senza consenso configurano un reato

Cassazione: scatti e riprese senza consenso configurano un reato

Scattare fotografie di nascosto con il cellulare o riprendere in un video qualcuno senza il suo consenso sono comportamenti che costituiscono un reato. A deciderlo la Corte di Cassazione, prima sezione penale che, con la sentenza n. 9446/2018 ha respinto il ricorso avanzato da un cinquantenne palermitano, indagato del reato di molestia, confermando il sequestro del telefonino con cui lo stesso era stato sorpreso a fotografare una donna in un centro commerciale, senza tuttavia aver avuto il consenso da parte della diretta interessata.

In particolare, tale comportamento è idoneo a configurare il reato ex art. 660 c.p. di “Molestia o disturbo alle persone” ed è pertanto ammissibile il sequestro probatorio del cellulare. Ciò è valido anche se la persona offesa non si accorge di essere ripresa: la norma infatti valuta, tra l’altro, l’incidenza che il comportamento molesto può avere sulla tranquillità pubblica.

Per i giudici, il reato di molestie è contestabile in caso di comportamenti «astrattamente idonei a suscitare nella persona direttamente offesa, ma anche nella gente, reazioni violente o moti di disgusto o di ribellione, che influiscono negativamente sul bene giuridico tutelato che è l’ordine pubblico» e, nel caso di specie, c’è stata un’interferenza momentanea nella tranquillità del privato.

Scatti e riprese senza consenso configurano un reato: la vicenda

immagini.quotidiano.net

L’uomo era stato scoperto dalla vigilanza in un supermercato, mentre sedeva su una carrozzina per disabili e riprendeva una donna con il suo smartphone. Per tali ragioni, il Tribunale di Palermo aveva confermato, con un’ordinanza, il decreto di convalida del Pubblico Ministero relativo al sequestro probatorio del telefono cellulare dell’indagato.

Secondo il Tribunale, dunque, l’accusa aveva a giusto titolo ipotizzato la sussistenza del reato di molestia o disturbo alle persone e il sequestro del telefono cellulare era atto ad accertare la presenza di documenti fotografici della donna al suo interno.

Al riguardo, il giudice a quo ha il compito di verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato valutandone il fumus boni iuris, vale a dire la probabilità dell’esistenza di un diritto, in relazione alla congruità degli elementi rappresentati.

In tal caso, la valutazione da parte del giudice non avviene nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato, che non sarebbero in alcun modo esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato.

Scatti e riprese senza consenso configurano un reato: la sentenza

CASSAZIONE-giurdanella.it__-1030x684A nulla è servito il ricorso in Cassazione a cui l’indagato lamentava l’insussistenza dei presupposti per configurare la contravvenzione ipotizzata.

Mentre la difesa ha sostienuto che la condotta posta in essere dall’indagato non avesse invaso la libera determinazione della persona offesa, né tantomeno recato molestia o disturbo alla stessa, la Cassazione ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali in quanto, nel caso in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore, è del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio.

«Alla luce dei richiamati principi di diritto, l’ordinanza impugnata, che ha ritenuto sussistente il fumus del reato, stimando il fatto, come rappresentato nella sua oggettività che nemmeno il ricorrente contesta, idoneo ad integrare l’interferenza momentanea nella tranquillità del privato, indipendentemente dalla percezione del soggetto fotografato, si sottrae alla censura circa la non configurabilità, nemmeno in astratto, della contravvenzione ipotizzata».

Eloisa Zerilli

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