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Immunità parlamentare e corruzione: dove passa il confine? La Cassazione annulla il proscioglimento di un deputato

L’immunità prevista dalla Costituzione non impedisce al giudice di perseguire un parlamentare per il reato di corruzione per esercizio della funzione. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione nella sentenza numero 36769 del 2017, con cui ha accolto il ricorso della Procura di Milano contro il proscioglimento di Luca Volontè, ex deputato Udc, accusato di aver ricevuto una tangente da 2 milioni e 390 mila euro per votare e orientare il voto del suo gruppo parlamentare in favore del governo dell’Azerbaijan, nell’ambito dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, perché non fosse approvato il cosiddetto rapporto Straesser “sulle condizioni di prigionieri politici in Azerbaijan”. Secondo la procura di Milano Volontè avrebbe intascato la mazzetta dal collega Elkhan Suleymanov, “da un collaboratore di questi, tale Muslum Mammadov”, e da “altri soggetti politici azeri non meglio identificati”.

La tesi della procura: l’immunità non può trasformarsi in un privilegio personale

Il 27 gennaio 2017 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano aveva prosciolto Volontè dall’accusa di corruzione per esercizio della funzione – reato previsto dall’art. 318 del codice penale, come modificato dalla legge Severino – ritenendo che le sue condotte fossero insindacabili in virtù della clausola d’immunità prevista dall’articolo 68 della Costituzione, secondo cui “i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e di voti dati nell’esercizio”. Il parlamentare nazionale designato come rappresentante dello Stato italiano presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa, infatti, gode della stessa immunità posta a garanzia dell’attività di ogni appartenente alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.

Luca Volontè
Luca Volontè

Il reato previsto dall’art. 318 del codice penale, secondo la giurisprudenza, è integrato non da singoli atti, ma dalla condotta considerata nel suo complesso, quando realizza un costante asservimento all’interesse privato. Tuttavia, in ragione dell’insindacabilità di cui gode il parlamentare, secondo il gup sarebbe impossibile attribuire alla condotta di Volontè “il significato di una manifestazione dell’asservimento della funzione pubblica all’interesse privatistico”. Secondo l’accusa, invece, per far scattare il reato basterebbe l’accordo tra il parlamentare e il governo corruttore e la promessa, da parte di Volontè, di porre in essere una serie indeterminata di azioni a vantaggio dello Stato azero. Inoltre secondo la procura l’immunità prevista dalla Costituzione “copre esclusivamente l’estrinsecazione della funzione parlamentare, la quale deve essere definita anche alla luce dell’evoluzione storica dell’istituto”. La riforma costituzionale del 1993 ha infatti mutato l’assetto della garanzia: il fondamento dell’immunità è l’esigenza di garantire l’indipendenza delle Camere e dei singoli deputati, non quello di consentire al parlamentare di usufruirne per obiettivi che non siano connessi al suo status. In altre parole, l’immunità non può mai trasformarsi in un privilegio personale. Solo l’effettivo e concreto esercizio delle attribuzioni parlamentari ammette un’area di insindacabilità. Nella vicenda in questione, oggetto di contestazione non è il voto ne le valutazioni politiche di Volontè, ma l’accordo illecito che ha preceduto il voto e, in particolare, la compravendita della funzione parlamentare.

La Cassazione annulla il proscioglimento di Volontè

corruzione-kLa VI sezione penale della Cassazione ha dato ragione alla procura e ha accolto il ricorso. Innanzitutto i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che per integrare il reato di corruzione per esercizio della funzione basta il semplice accordo tra corrotto e corruttore e la promessa di asservimento della funzione pubblica ad interessi privati, indipendentemente dall’effettivo compimento di atti costituenti estrinsecazione della pubblica funzione. L’articolo 318, dunque, si distingue dall’articolo 319 del codice penale, che sanziona la corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, perché solo in quest’ultimo caso è richiesto un sindacato sul contenuto dell’atto. La Cassazione ha poi escluso che questo accordo corruttivo possa essere considerato coperto dall’immunità prevista dall’art. 68 della Costituzione. La norma, posta dalla Carta a garanzia dell’autodeterminazione del parlamentare, assicura l’immunità ai componenti di una Camera solo per gli atti tipici o comunque connessi alla funzione parlamentare. La ricezione di somme di denaro a titolo meramente personale fuoriesce dall’attività di composizione e di rappresentanza di interessi e rappresenta invece uno sfruttamento ai fini privati dell’esercizio dell’altissimo ufficio pubblico ricoperto. Per tanto la Cassazione è giunta alla conclusione che “l’immunità prevista dall’articolo 68 della Costituzione non preclude la perseguibilità del reato di corruzione per esercizio della funzione in relazione all’attività di un membro del Parlamento”, dato che l’art. 318 del codice penale non implica alcun sindacato sull’esercizio della funzione. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di non luogo a procedere e ha rimesso gli atti al tribunale di Milano.

di Eliseo Davì

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