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Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: è reato complesso

Se il conducente di un veicolo, sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti, cagiona un incidente da cui derivano morti o lesioni, risponderà a titolo di reato di omicidio stradale, seppure nella forma “aggravata” ex art. 589-bis comma 2 del codice penale, con assorbimento della contravvenzione prevista dal codice della strada di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe.

Si tratta di un principio garantistico a tutela dell’imputato, espressione del generale principio democratico del ne bis in idem, affermato dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 26857 del 12 giugno 2018.

Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: l’assorbimento

Nella vicenda specifica, si procedeva nei confronti di un imputato che, nel 2006, alla guida del suo veicolo, in stato di ebbrezza alcoolica, senza rispettare il codice della strada sotto vari aspetti, cagionava un incidente in cui perdeva la vita il conducente del veicolo tamponato e venivano gravemente feriti altri due soggetti.

All’imputato veniva contestato, oltre ai due delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi, ex art. 589-bis c.p., altresì la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), del codice della strada, essendo risultato un tasso alcolemico superiore a quello consentito.

La Suprema Corta ha parzialmente accolto il ricorso dell’imputato, ritenendosi violata la disciplina codicistica del reato complesso ex art. 84 c.p., tale dovendosi considerare il rapporto tra omicidio stradale aggravato ex art. 589-bis, comma 4, c.p., e la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b) del codice della strada.

Infatti, mentre sino all’introduzione del nuovo reato di omicidio stradale (introdotto con la legge 23 marzo 2016, n. 41, in vigore dal 25 marzo 2016) la giurisprudenza riteneva che in siffatte ipotesi concorressero il delitto di omicidio colposo aggravato e la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, oggi tale conclusione non potrebbe più ritenersi condivisibile alla luce del nuovo reato ex art. 589-bis c.p.

Diversamente ragionando, secondo i giudici, il medesimo fatto storico, porsi cioè alla guida in stato di ebbrezza, sarebbe altrimenti addebitato all’imputato per due volte, in violazione del divieto del bis in idem sostanziale.

Gli istituti della specialità e dell’assorbimento (o consunzione),e del reato complesso ex art. 84 c.p., sarebbero proprio finalizzati a garantire il rispetto di tale fondamentale principio, da ritenersi uno dei cardini dell’ordinamento penale democratico al fine di evitare di addebitare all’imputato più volte lo stesso fatto storico, purché esso sia il momento di emersione di una unica contrapposizione cosciente e consapevole dell’individuo alle regole che disciplinano la vita dei consociati.

In conclusione, dunque, a seguito della introduzione, nel 2016, delle innovative fattispecie autonome dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime (peraltro, aventi natura di reati autonomi), non può più aderirsi alla interpretazione, sinora diffusa, secondo cui si ha concorso di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, pur quando detta violazione dia, di per sé, luogo ad un illecito contravvenzionale.

La Corta ha dunque, con estrema chiarezza, enunciato il seguente principio di diritto: «Nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone – ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse – dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, cod. pen., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p. ed esclusione invece dell’applicabilità di quella generale sul concorso di reati».

Il soggetto che dunque, in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti, si renda responsabile di omicidio stradale aggravato o lesioni stradali, risponderà solo a tale titolo, non essendo invece soggetto, stante l’applicabilità della disciplina sul reato complesso e sull’assorbimento, alla contravvenzione prevista dal codice della strada per l’autonoma fattispecie di guida in stato di ebbrezza.

Avv. Martina Scarabotta

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