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“Torna nella giungla”, Serafini condannato per diffamazione e odio razziale nei confronti dell’ex ministro Kyenge

 

Rassegna le dimissioni e torna nella giungla da cui sei uscita”: in questo modo il consigliere circoscrizionale trentino Paolo Serafini aveva apostrofato l’ex ministro dell’integrazione Cecile Kyenge in un post sul suo profilo di Facebook. Una frase che gli è costata una condanna per diffamazione (reato previsto dall’articolo 595 del codice penale) aggravata da finalità di discriminazione razziale (di cui all’articolo 3 della legge n. 205 del 2003). Era il luglio 2013 e questa pesante frase divenne subito oggetto di una denuncia, polemiche e servizi giornalistici.

La Cassazione: il diritto di critica non ammette affermazioni infamanti

Dopo essere stato condannato in primo grado e in appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione affermando di non aver voluto offendere l’ex ministro, equiparando quanto scritto a frasi e ad altri modi dire di uso corrente come “torna tra i monti”. I giudici della Suprema Corte hanno però respinto il ricorso, dichiarando che la natura diffamatoria dell’espressione utilizzata da Serafini nei confronti della persona offesa è evidente e la sua condotta non può essere giustificata come esercizio del diritto di critica politica, come avrebbe voluto il ricorrente.

La Corte ha sottolineato che, pur non potendosi pretendere che il legittimo esercizio del diritto di critica sia caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non si possono consentire aggressioni gratuite alla dimensione morale della persona offesa. Il diritto di critica politica, infatti, presuppone sempre il rispetto del limite della continenza delle espressioni utilizzate, limite che si deve ritenere superato nel momento in cui le espressioni, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, si trasformino in una mera aggressione verbale. “Sussiste il delitto di diffamazione quando tale limite sia oltrepassato”, conclude la Suprema Corte, “trasformando il legittimo dissenso contro le iniziative e le idee politiche altrui, in un’occasione per aggredirne la reputazione, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema di idee e dei comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente ‘di parte’, cioè non obiettivi, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui”. Per questi motivi i giudici hanno respinto il ricorso di Serafini, confermando la sua condanna per diffamazione aggravata da finalità di discriminazione razziale.

Eliseo Davì

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