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Veneto Banca, nullo l’acquisto delle azioni effettuato contestualmente all’apertura di credito

Veneto Banca, concessione di finanziamento e acquisto di azioni proprie

Gli ultimi anni hanno visto una notevole riduzione delle aperture di credito da parte delle banche verso famiglie e imprese. Ottenere un finanziamento può essere molto difficile, se non si ha la possibilità di fornire le garanzie richieste. La contrazione del credito si ripercuote negativamente anche sull’economia, poiché riduce l’ammontare di denaro immesso nel sistema. Tuttavia, a volte l’apertura di una linea di credito può essere più semplice se si accettano altre condizioni prospettate da banche e intermediari finanziari.

È, ad esempio, diffusa la pratica di abbinare all’erogazione di un finanziamento la sottoscrizione di azioni della banca finanziatrice. In questo modo, il cliente riceve la liquidità di cui ha bisogno, e l’impresa- che spesso non versa in buone acque- riesce a portare a termine aumenti di capitale che altrimenti non andrebbero a buon fine.

Queste condotte si sono verificate spesso nel caso delle popolari venete (Veneto Banca e Popolare di Vicenza), ultimamente agli “onori” delle cronache perché rischiano di essere assoggettate a procedure di risoluzione delle crisi.

Veneto Banca, i profili di illegittimità della condotta

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Il caso portato dinanzi al Tribunale di Torino (ordinanza del 2.2.2017) riguarda l’opposizione al decreto ingiuntivo notificato da un intermediario a un suo cliente. Quest’ultimo aveva richiesto all’impresa, controllata da Veneto Banca, un’apertura di credito per elasticità di cassa. Contestualmente, il cliente è stato indotto, utilizzando le somme ricevute come finanziamento, a sottoscrivere azioni della popolare veneta, costituite poi a garanzia del credito.

Il Tribunale sottolinea come, in questo caso, l’operazione abbia violato la legge sotto un duplice profilo.

In primo luogo, è stato eluso l’art. 2358 c.c., che vieta a una società, direttamente o indirettamente, di accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto di azioni proprie, se non alle condizioni previste dalla stessa norma. Poiché Veneto Banca controlla la società che ha concesso il finanziamento all’opponente, si è realizzata così un’ipotesi di assistenza finanziaria indiretta per l’acquisto di azioni della banca controllante. Il giudice desume ciò dall’esistenza di un legame di direzione e coordinamento tra la popolare veneta e la società finanziatrice, e dalla contestualità tra concessione del credito e acquisto delle azioni.

In secondo luogo, è stata violata la disciplina sulla concorrenza, poiché un simile comportamento costituisce abuso di posizione dominante, ai sensi dell’art. 3, lett. d), l. 287/90.

Pertanto, l’atto di utilizzo del fido per circa 600.000 euro, cifra usata per acquistare le azioni di Veneto Banca, deve essere dichiarato nullo.

Veneto Banca, l’attenzione rimane massima

Veneto Banca è stata già sanzionata dall’Autorità antitrust (AGCM) per la concessione di finanziamenti subordinata ad acquisto di azioni emesse in occasione di aumenti di capitale. Servirà che le autorità (amministrative e giudiziarie) mantengano alta l’attenzione su simili vicende.

Alessandro Re

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