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Lo status dell’atleta extracomunitario nei campionati della Federazione Italiana Pallacanestro

Lo status dell’atleta extracomunitario nei campionati della Federazione Italiana Pallacanestro

I FATTI

Pochi giorni fa, in un servizio andato in onda su Sky Sport, è stato affrontato un tema parecchio “caldo”: lo status degli atleti stranieri.

Da parecchi anni si cerca di comprendere la peculiare situazione degli atleti stranieri (non residenti in UE) tesserati nelle società sportive italiane.

Appare interessante, innanzitutto, analizzare la normativa che disciplina lo status degli atleti stranieri.

atleta extracomunitario, I SOGGETTI GIURIDICI COINVOLTI

Avendo riguardo agli atleti tesserati nella Federazione Italiana Pallacanestro si può certamente affermare che vi è una discrasia tra gli atleti militanti nei campionati di Serie A, tra quelli militanti in Serie B e tra gli atleti che militano nei massimi campionati regionali.

Nello specifico, gli atleti stranieri tesserati presso le Società che militano in Serie A sono maggiormente tutelati, poiché il loro status è quello di “professionista”, mentre gli atleti stranieri che militano in Serie A2 o in Serie C sono “dilettanti”, e pertanto soffrono di una minore tutela giuridica.

Da tale novero manca tuttavia la regolamentazione del campionato di Serie B, ove gli atleti stranieri, di fatto, non sono praticamente ammessi.

Nello specifico, l’art. 11 – Tesseramento Nazionale – del Regolamento Esecutivo Tesseramento recita che: “Il tesseramento per i Campionati Nazionali non professionistici, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, è consentito per gli atleti senior che abbiano preso parte, per almeno quattro anni, ai sensi dell’art.34 del presente Regolamento, ai Campionati federali di attività giovanile”.

Il numero esiguo di atleti senior extracomunitari che hanno preso parte per almeno quattro anni ai Campionati federali di attività giovanile rende pertanto difficile, se non impossibile, il loro tesseramento nel campionato di Serie B maschile.

Per quanto concerne invece gli atleti extracomunitari militanti nei campionati regionali, bisogna anche porre attenzione alla normativa statale, oltre che alle disposizioni dell’Ordinamento sportivo.

Per poter permanere nel territorio italiano, infatti, occorre ottenere il permesso di soggiorno.

Ai sensi della Legge 23.3.1981, n. 9, tutti gli stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane devono richiedere il permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato/sportivo.

Gli atleti professionisti, sottoposti al regime di cui alla L. n. 91/1981, godono di diritti certi, quali, a titolo esemplificativo, la forma scritta ad substantiam del contratto di lavoro (propedeutico per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato).

Quale, quindi, la normativa di riferimento per i atleti extracomunitari “dilettanti”, al fine di richiedere il permesso di soggiorno subordinato sportivo?

atleta extracomunitario, cose dice il CONI

Nella delibera C.O.N.I., n. 1256 del 23 marzo 2004, si distingue tra attività ‘professionistica e non professionistica’, si prevede espressamente la possibilità di addivenire alla “stipula di accordi economici tra le società (e/o le associazioni sportive) affiliate ed i loro tesserati, definiti per l’appunto come ‘non professionisti’. Se, dunque, soltanto per i primi (ossia per gli atleti professionisti), in virtù del preciso dato normativo (in particolare degli artt. 2 e ss. della legge n. 91/81), è prevista la tutela di cui alla legge speciale, indipendentemente dalla qualificazione effettuata dalle singole Federazioni … è pur tuttavia dato inoppugnabile che la prestazione retribuita dell’atleta dilettante (recte ‘non professionista’), è negli effetti e nella sostanza omogenea a quella dell’atleta professionista. In tali casi … la particolare tipologia della prestazione posta in essere dal dilettante che si sostanzia di fatto in una frequenza costante, attraverso la propria presenza agli allenamenti nel rispetto di impegni contrattuali, nonché, molto spesso di un disciplinare ad esso collegato, nonché la effettiva e mensile corresponsione da parte della società di un emolumento che, quanto per le modalità di erogazione, quanto per la natura (di sostentamento dell’atleta), assurgono tutti a segnali univoci e concordanti della presenza di un rapporto di lavoro subordinato”.

In verità, il nodo gordiano della vicenda risiede nelle difficoltà che l’atleta extracomunitario incontra nell’ottenere il permesso di soggiorno di tipo subordinato ai fini del tesseramento presso una società sportiva dilettantistica, così come richiesto dalla normativa federale e statale.

Il Coni, inoltre, con una circolare riepilogativa del 1 dicembre 2015, dà un quadro di riferimento per quanto concerne la disciplina degli ingressi e permessi di soggiorno degli sportivi non appartenenti alla U.E.

Quote d’ingresso
Il limite massimo degli ingressi degli sportivi non appartenenti alla U.E. impegnati nell’attività agonistica di alto livello, è annualmente fissato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI.

Tipologia visto
ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA

La Società Sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di sportivi non appartenenti alla U.E. deve formulare una richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva dilettantistica alla FSN cui è regolarmente affiliata, dandone comunicazione anche alla Questura competente che provvederà ad inviare il relativo Nulla Osta direttamente al CONI; lo sportivo dilettante non è tenuto a sottoscrivere un contratto di soggiorno: gli oneri previsti da detto contratto sono assunti dalla Società Sportiva (alloggio, assistenza, sostentamento, spese di rimpatrio).

La Federazione Sportiva Nazionale, accertati i requisiti della Società necessari per l’autorizzazione al tesseramento dello sportivo straniero, provvederà a trasmettere la richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso al CONI – Area Sport e Preparazione Olimpica.

Il CONI, recepita la richiesta della Società Sportiva tramite la Federazione di appartenenza, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilità delle quote ed acquisito il Nulla Osta della Questura, emetterà la “dichiarazione nominativa d’assenso” e la inoltrerà via fax o via mail esclusivamente alla Rappresentanza Diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti. Per motivi di sicurezza, non sarà possibile per lo sportivo entrare in possesso di detto documento.

Lo sportivo non appartenente alla U.E. entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia dovrà presentarsi allo Sportello unico competente per richiedere il codice fiscale e il modulo relativo alla richiesta di permesso di soggiorno.

Permesso di soggiorno
E’ un documento essenziale ai fini del tesseramento.

Il legale rappresentante della società che si avvale delle prestazioni di sportivi privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di Legge, è soggetto a sanzioni da parte dell’Autorità Giudiziaria (L.189/2002 e successive modifiche e integrazioni).

Il permesso di soggiorno consente reingressi multipli. Lo sportivo non appartenente alla U.E. dovrà accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido prima di lasciare l’Italia per effettuare trasferte all’estero.

Richiesta
Il permesso di soggiorno va richiesto tramite Ufficio Postale, dove è reperibile il Kit contenente la modulistica da compilare, alla quale dovranno essere allegati i documenti rilasciati dallo Sportello Unico dove lo sportivo straniero dovrà recarsi entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia.

La ricevuta dell’assicurata con la quale è trasmessa tale documentazione consente il tesseramento e la libera circolazione in tutti gli Stati ad eccezione dei Paesi Schengen, dove sarà possibile transitare solo se in possesso di un visto di tipo “D” con ingressi multipli in corso di validità. In caso contrario sarà necessario chiedere alla Questura un permesso di soggiorno provvisorio.

Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, dovranno essere compiuti i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dello sportivo straniero sul piano fiscale, contributivo, assicurativo e sanitario.

atleta extracomunitario, LA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

basketballMolti atleti, purtroppo, per poter militare nei campionati di Serie C Regionale, optano per richiedere un altro tipo di permesso di soggiorno: quello cosiddetto “turistico”.

Tale permesso di soggiorno, tuttavia, è limitato nel tempo (90 giorni) e il suo utilizzo mette a rischio da una parte l’atleta, che rischia di poter essere espulso dal territorio italiano allo scadere dei 90 giorni, e dall’altra il legale rappresentante della società.

Il Regolamento Esecutivo per i Tesseramenti per l’anno sportivo 2016/2017, all’art. 1 (Tesseramento federale), comma 9, recita che:

“Salvo diverse indicazioni, tutti gli atleti con cittadinanza extracomunitaria devono essere in possesso di un valido permesso di soggiorno. E’ responsabilità del Presidente della Società, o comunque del Legale Rappresentante, accertare che l’atleta con cittadinanza extracomunitaria abbia un valido permesso di soggiorno per l’intera durata della stagione sportiva.”

Qual è, quindi, quel permesso di soggiorno che sia valido per l’intera durata della stagione sportiva?

La risposta immediata dovrebbe essere il Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato/sportivo, poiché abbiamo visto che l’unica alternativa sarebbe quello per studio o quello turistico (entrambi non idonei agli scopi dell’atleta).

Ma per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato occorrerebbe avere il nulla osta al lavoro.

Ma, anche in questo caso, le norme non appaiono tanto chiare.

L’atleta extracomunitario che milita in campionati dilettanti è, a norma dell’art. 4 del R.E. Tesseramenti, un atleta non professionista.

“1. E’ qualificato “non professionista” l’atleta che svolge attività per Società partecipanti ai

Campionati Nazionali non professionistici o Regionali maschili o femminili.

Per l’atleta, così come definito al comma 1 del presente articolo, è esclusa ogni forma di
rapporto di lavoro, sia autonomo che subordinato”.

atleta extracomunitario, LA SOLUZIONE

Alla luce delle suesposte problematiche il Ministero dell’Interno ha ritenuto di dover precisare che gli sportivi dilettanti, se retribuiti, possono fare ingresso in Italia per svolgere attività sportiva.

Questa precisazione conferma il contenuto dell’art. 40, comma 16 del regolamento di attuazione del T.U. sull’Immigrazione, che stabilisce espressamente che il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Ma, l’articolo 40 comma 16 prende in considerazione, al fine dell’autorizzazione rilasciata dal CONI, non solo la richiesta di ingresso da parte di società sportive per l’assunzione di professionisti, ma anche espressamente per gli sportivi dilettanti.

Il Ministero dell’Interno precisa che la dichiarazione del datore di lavoro – quindi della società sportiva presso la quale si impiega lo sportivo dilettante – deve garantire, oltre che il tesseramento presso la società sportiva stessa, anche l’impegno a fornire alloggio, assistenza, sostentamento, nonché a sostenere le spese di rimpatrio allo sportivo extracomunitario dilettante. Nel momento in cui lo sportivo, professionista o dilettante giungerà in Italia, a fronte di un visto di ingresso rilasciato in base all’autorizzazione del CONI, dovrà comunque presentarsi allo Sportello Unico per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ma senza dover sottoscrivere – trattandosi di sportivo dilettante che non ha un vero e proprio contratto subordinato – il contratto di soggiorno.

Giuseppe Saeli

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