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Risarcimento coniuge tradito: il danno deve essere provato

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4470 del 23 febbraio 2018 si è espressa su un caso di risarcimento danni relativo al tradimento del coniuge. La Suprema Corte valutando il ricorso proposto dalla coniuge ha sentenziato che la dignità e l’onore della moglie tradita sono dei beni protetti dalla Costituzione, ma per ottenere il risarcimento bisogna allegare della documentazione e provare il danno subito. Non è, quindi, sufficiente la lesione di un diritto costituzionale, ma è necessaria la dimostrazione che il soggetto ha subito un danno.

Risarcimento coniuge tradito: il fatto

Nel 2009 il Tribunale di Roma aveva stabilito la separazione dei due coniugi, l’affido della figlia e il contributo che il marito avrebbe dovuto versare alla moglie per il mantenimento della stessa e della figlia minore. Il tribunale romano rigettava la richiesta della coniuge per il risarcimento danni causato dal tradimento del marito che avevano leso dei diritti quali: dignità, riservatezza, l’onore, la morale, la reputazione, la privacy, la salute e l’integrità psicofisica.

La Corte d’appello di Roma aveva modificato il contributo del mantenimento, ma rigettava l’appello incidentale proposto dalla moglie. Quest’ultima decide pertanto ricorrere per cassazione.

Risarcimento coniuge tradito: la sentenza della Cassazione

Il motivo di ricorso presentato dalla coniuge riguarda la violazione dell’art. 2043 e 2059 del codice civile. Come presente nell’ordinanza “secondo la ricorrente la Corte d’ Appello, una volta registrato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati, avrebbe dovuto al contrario tenere in debito conto che nel caso in esame le condotte avevano assunto un rilievo esterno ed autonomo quali lesioni dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, anche in considerazione delle modalità con le quali il rapporto era stato condotto.”

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il motivo di ricorso specificando che “la corte territoriale ha affermato che la dignità e l’onore della moglie costituiscono beni costituzionalmente protetti e risultavano, nel caso di specie, gravemente lesi dalla condotta senz’altro peculiare tenuta dal marito; ciò nonostante il collegio d’appello ha negato il risarcimento invocato sul presupposto che la lesione dei diritti inviolabili della persona, costituendo un danno conseguenza, doveva essere specificamente allegato e provato.”

In sintesi, la Corte sottolinea che il danno dovuto al tradimento può essere risarcito, ma ci devono essere delle prove e devono essere allegate.    

Maria Rita Corda

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